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ORDINANZA ORARI APERTURA E CHIUSURA ESERCIZI PUBBLICI
Inserito il 19 aprile 2009 alle 17:57:00 da segreteria. IT - Primo piano

ORDINANZA APERTURA E CHIUSURA ESERCIZI PUBBLICI

Reg. Ord. N° 11  - 2009


 






ORARI   DI   APERTURA DEGLI ESERCIZI PUBBLICI DELLA


SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE


 


I L    S I N D A C O


 


Vista la Legge 1 giugno 1971, n. 425.


Vista la Legge 25 agosto 1991, n. 287 che detta le modalità di fissazione degli orari di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi di alimenti e bevande.


Visto il Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564.


Visto il Decreto Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 339.


Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112.


Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


Visto il Decreto Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311.


 


Premesso che:


1.      Il Sindaco, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'azienda di promozione turistica nonchè le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, determina l'orario minimo e massimo di attività, che può essere differenziato nell'ambito dello stesso comune in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate.


2.      E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino a un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.


3.      Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile.


-         Il Sindaco, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, predispone, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonchè le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante l'esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile.


PRECISATO che, ai sensi della Legge 25 agosto 1991 n. 287, per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande s'intende la vendita al minuto di questi, finalizzata al consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie, privata o pubblica, all'uopo attrezzata e di libero accesso al pubblico.


E', altresì, somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quella effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività.


Ritenuto doveroso procedere ad una chiara ed organica definizione degli orari di apertura al pubblico degli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande, prevedendo la possibilità per l'esercente di attuare la chiusura settimanale di una giornata e l'eventuale deroga alla stessa, in considerazione degli interessi degli esercenti ma, soprattutto, nel rispetto delle esigenze e delle abitudini della popolazione, in modo da garantire, sempre e comunque, un punto di ristoro aperto al pubblico in ogni zona del Comune, nell'arco della giornata ed in qualsiasi periodo dell'anno.


CONSIDERATO che sono frequenti richieste di deroga dell’orario di chiusura da parte di singoli operatori, in svariate occasioni.


CONSTATATO che da parte degli organi addetti alla prevenzione e vigilanza vengono riscontrate difficoltà di varia natura nell’individuazione del tipo di esercizio e dei corrispondenti orari di apertura, essendo state determinate fasce orario differenti per ogni tipo di esercizio pubblico.


RILEVATO che in questi ultimi tempi sono cambiate, anche nella ns. realtà, le abitudini della clientela di consumare un pranzo veloce in qualsiasi esercizio (magari precotti o panini freddi, ecc. presso il vicino supermercato o al bar all’angolo o addirittura un pezzo di pizza direttamente presso il panificio più vicino) e riprendere l’attività lavorativa, dopo un breve stacco.


TENUTO conto, ove possibile, dei vari suggerimenti pervenuti.


Richiesto il parere ai seguenti organismi: Confcommercio, Confesercenti, Associazione Consumatori Utenti, Federconsumatori, Lega dei Consumatori Acli, Prefettura, Questura, Camera di Commercio, Ufficio Regionale Turismo e Commercio, Cisl-Fisascat, Cgil-Filcams, Uil-Tuacs, Provincia di Potenza, Comando Stazione Carabinieri competente per territorio, con nota dell’ 11/03/2009  prot. 1451, sull'ipotesi di provvedimento.


RILEVATO che hanno fatto pervenire i rispettivi pareri:


          _ADUSBEF di potenza;  ¨  _CAMERA DI COMMERCIO DI POTENZA _COMANDO STAZIONE CARABINIERI  DI RUVO RUVO


Accertato che nessun altra Associazione, organismo o esercente ha fatto pervenire proprie deduzioni o pareri.


Ravvisando  l'opportunità di accogliere i suggerimenti pervenuti.


CONSIDERATO che la bozza del provvedimento è stata gia’ concordata con gli operatori locali


RAVVISATA l’opportunità, quindi, di ridisciplinare la materia, semplificando il più possibile l’opera di vigilanza preventiva e tenendo in considerazione le giuste richieste degli operatori e le consuetudini dei consumatori, in attesa di una specifica legislazione ragionale.


 


D I S P O N E


 


tutti gli Esercizi Pubblici della somministrazione di alimenti e bevande, presenti sul territorio di ruvo del monte, indipendentemente dell’appartenenza alle seguenti categorie:


 


a.      esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);


 


b.      esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché il latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffé, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);


 


c.      esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;


 


d.      esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;


 


devono, indistintamente, rispettare le seguenti norme del presente disciplinare.


 



ORARIO MINIMO E MASSIMO DI APERTURA


per tutti gli esercizi pubblici


 


PERIODO DAL 23 settembre AL 31 MAGGIO


 


 Apertura minima =     08,00                                                              chiusura minima = 21,00


Apertura massima =   06,00                                                 chiusura massima =  24,00


Durante il fine settimana,e, cioè, nei giorni di venerdì e sabato, la chiusura  massima viene protratta alle ore 01,00=


 


PERIODO NATALIZIO:  DALLA 1^ DOMENICA DI DICEMBRE ALLA DOMENICA SUCCESSIVA ALL’EPIFANIA


 


Apertura minima =     07,00                                                              chiusura minima = 21,00


Apertura massima =   06,00                                                 chiusura massima =  01,00


 


 


PERIODO DAL  1° GIUGNO  AL 22 settembre


 


 


 Apertura minima =     07,00                                                              chiusura minima = 22,00


Apertura massima =   06,00                                                 chiusura massima =  01,00


 


 


PERIODO MESE DI AGOSTO


 


Apertura minima =     07,00                                                              chiusura minima = 21,00


Apertura massima =   06,00                                                 chiusura massima =  02,00


 


PERIODO delle Festività Patronali dal 14 al 18 AGOSTO


 


Apertura minima =     07,00                                                              chiusura minima = 21,00


Apertura massima =   06,00                                                 chiusura massima =  03,00


 


 


 


 


 


 


 


 


ANTICIPAZIONE E POSTICIPAZIONE APERTURA E CHIUSURA


 


E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito.


 


 


CHIUSURA INTERMEDIA


 


E' consentito all'esercente di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite di due ore consecutive.


 


 


ORARIO  RIDOTTO


 


i titolari degli esercizi di pizzeria, rosticceria, pub, friggitorie, paninoteche e similari ove  l’attivita’, per consuetudine e per esigenze della clientela, e’ concentrata in particolari fasce orarie,  possono limitare la loro apertura alle sole ore serali e/o notturne, nel rispetto, comunque, del termine massimo stabilito per la chiusura di tutti gli esercizi pubblici.


gli stessi dovranno, tuttavia, informare la clientela con idonei avvisi all’esterno ed all’interno del locale e la stessa amministrazione comunale con formale comunicazione, almeno venti giorni prima dell’adozione dell’apertura limitata.


 


 


ACCESSO AI LOCALI DEL PUBBLICO ESERCIZIO


 


L'orario di chiusura comunicato al Comune è considerato quale termine limite per la sosta e/o consumazione da parte della clientela nel locale o nello spazio esterno di pertinenza eventualmente attrezzato. L'esercente, pertanto, può decidere di inibire l'accesso al proprio esercizio anche mezz'ora prima dell'orario di chiusura, in modo che la clientela già presente possa sgomberare il locale entro il limite di chiusura prestabilito.


 


 


ATTIVITA'  MISTE


 


Negli esercizi pubblici è consentita la vendita per asporto di alimenti e bevande, purché venga effettuata durante l'orario di attività prestabilita e nel rispetto di tutte le norme igienico sanitarie.


Le imprese artigiane che esercitano attività assimilabile a quella svolta dagli esercizi pubblici di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possono inserirsi nella disciplina degli orari di cui alla presente ordinanza mediante una semplice comunicazione al Sindaco, in cui sia indicato l'orario giornaliero che s'impegnano ad assicurare durante la settimana e ogni successiva variazione.


Gli esercizi pubblici all'interno di aree di distribuzione carburanti, possono osservare gli orari di attività dell'impianto stesso.


 


 


 


 


 


GIORNATA DI CHIUSURA SETTIMANALE


 


La chiusura settimanale dei pubblici esercizi è disciplinata dalla Legge 1° agosto 1971, n. 425. Tale disposizione non è stata abrogata né espressamente né tacitamente, conseguentemente dovrebbe essere nella sua interezza applicata;


Gli esercenti che intendono, poi, variare il giorno di chiusura prescelto per il riposo settimanale, devono avanzare apposita richiesta al Sindaco almeno 20 giorni prima.


 


 


COMUNICAZIONE ED ESPOSIZIONE ORARIO


 


Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato e ogni variazione successiva e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile anche durante le ore di chiusura.


La comunicazione ed il cartello dovranno indicare:


a) l'orario giornaliero di apertura e di chiusura dell'esercizio;


b) la  chiusura settimanale.


 


L'orario comunicato è obbligatorio e vincolante per l'esercente, nel senso che non può aprire o chiudere l'esercizio in orari diversi da quelli indicati nella comunicazione effettuata al Comune.


La comunicazione al Sindaco e al pubblico deve avvenire con un anticipo di 20 giorni.


La variazione d'orario con preavviso inferiore a 20 giorni è consentita soltanto per ospitare gruppi omogenei (es. comitive di turisti); in tal caso dovrà essere impedito l'accesso alla generalità del pubblico.


 


 


DEROGHE


 


Gli esercenti, senza alcuna preventiva autorizzazione, hanno la facoltà di sospendere il turno di chiusura settimanale  nelle seguenti giornate:


 















SETTIMANA dell’ Ultimo di Carnevale


S. Valentino


Festa della Donna


festa di s. giuseppe


SETTIMANA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI


 


 


 


                                    


 SOSPENDERANNO, altresì, IL TURNO DI CHIUSURA SETTIMANALE nei seguenti periodi:


·        DALLA PRIMA DOMENICA DI DICEMBRE ALLA DOMENICA SUCCESSIVA ALL’EPIFANIA;


·        DALLA DOMENICA DELLE PALME ALLA DOMENICA IN ALBIS;


·        DALLA DOMENICA PRIMA DELLA FIERA DI S.ANNA ALLA PRIMA DOMENICA DI SETTEMBRE.


 


Analoga facoltà, però con obbligo di comunicazione al Sindaco con anticipo di almeno 8 giorni, è concessa ai titolari di esercizi pubblici muniti di apparecchiature televisive, schermi giganti o altri strumenti di diffusione, in occasione di manifestazioni sportive di particolare rilevanza nazionale, europea o mondiale, limitatamente alle giornate in cui si svolgono le competizioni sportive.


Il turno di chiusura settimanale dovrà essere sospeso in occasione di consultazioni elettorali (settimana delle elezioni).


Altre sospensioni a detto turno possono essere ordinate dall'autorità locale di pubblica sicurezza per necessità conseguenti a calamità naturali o eventi straordinari.


 


 


PROLUNGAMENTO DELL’ORARIO


 


Nell’interesse pubblico il Sindaco ha facoltà di consentire, eccezionalmente, il prolungamento dell’orario anche, ove occorra, durante tutta la notte, tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali.


Detta autorizzazione, comunque, va preventivamente corredata con il parere del Comando Stazione Carabinieri e della Polizia Municipale.


 


 


TRATTENIMENTI


 


Sono consentiti trattenimenti musicali dal vivo, piano-bar, mediante l'impiego di disk-jockey, animatori o con apparecchi meccanici ed elettronici


Detti intrattenimenti nei pubblici esercizi non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S., bensì alla presentazione di preventiva denuncia di inizio attività, purché:


1.      rivestano carattere di complementarità rispetto all'attività principale di ristorazione o somministrazione: in relazione a tale prescrizione è vietata la pubblicità con qualsiasi mezzo, anche successivamente all'esecuzione del trattenimento in programma;


2.      non comportino aumento del prezzo delle consumazioni nè pagamento di alcun prezzo per il trattenimento sotto forma di biglietto, prenotazione o tessera associativa a carico degli avventori;


3.     
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