Inserito il 17 dicembre 2008 alle 12:59:00 da segreteria. IT - Primo piano
REGOLAMENTO COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA
COMUNE DI RUVO DEL MONTE
PROVINCIA DI POTENZA
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA
(Approvato con deliberazione C.C. n. ___36___ del ___27/11/2008___)
ART. 1 – Istituzione e finalità della Commissione Mensa scolastica.
E’ istituita la Commissione Mensa, con il compito di :
1) favorire la partecipazione, assicurare la massima trasparenza nella gestione del servizio di refezione scolastica e attivare forme di collaborazione e di coinvolgimento degli utenti.
2) Verificare la qualità del servizio di ristorazione scolastica fornito dalla ditta fornitrice, anche mediante compimento di assaggi e rilevazione dell’indice di gradimento da parte degli utenti;
3) Compiere la verifica nel rispetto delle disposizioni che regolano la fornitura del servizio di ristorazione scolastica, in aggiunta e a supporto dei compiti di verifica e controllo propri del responsabile del servizio interessato;
4) Consentire il miglioramento della qualità del servizio di ristorazione scolastica, attraverso un ruolo propositivo;
5) Collaborare con l’Amministrazione comunale e con i servizi dell’ASL territoriale di competenza alla promozione di programmi, attività, gruppi di lavoro, tesi a sviluppare un’educazione alimentare e nutrizionale nei confronti dei bambini e dei loro genitori, insegnanti e personale non docente;
6) Promuovere iniziative tese al miglioramento del servizio di ristorazione scolastica nel suo complesso;
7) Verificare, controllare : a) la qualità, la quantità e la provenienza dei prodotti; b) le modalità di preparazione e somministrazione di prodotti e dei cibi; c) la corrispondenza in generale dei servizi e dei prodotti offerti alle disposizioni del capitolato relative al servizio mensa o refezione.
Restano in ogni caso fermi i poteri e i compiti degli Uffici comunali.
ART. 2 – Composizione della Commissione Mensa.
La Commissione Mensa è composta come segue:
a) dal Sindaco o da suo delegato;
b) tre rappresentanti degli insegnanti, uno per ogni scuola presente, partecipanti al servizio mensa;
c) tre rappresentanti dei genitori, uno per ogni scuola presente, i cui figli frequentino la mensa scolastica;
d) il Funzionario Responsabile dell’area scolastica-educativa;
e) Il responsabile dell’Ufficio Scuola del Comune;
f) un rappresentante dell’ASL.
La partecipazione alla commissione non comporta il diritto ad alcun compenso.
ART. 3 – Costituzione della Commissione.
La Commissione è formalmente costituita con un atto del responsabile dell’area scolastico-educativa.
ART. 4 – Durata della Commissione.
I componenti della Commissione durano in carica tre anni.
ART. 5 – Presidenza della Commissione.
Il Sindaco o suo delegato è il Presidente della Commissione.
Il Presidente della Commissione provvede alla convocazione, decide l’ordine del giorno e assicura il regolare e ordinato andamento della discussione.
ART. 6 – Il Segretario della Commissione.
Il Segretario della commissione ha il compito di verbalizzare delle riunioni, di archiviazione e custodia degli atti, nonché di ogni altro adempimento procedurale necessario ad assicurare il corretto funzionamento della Commissione.
Il Segretario è scelto dal responsabile dell’area scolastico-educativa tra i dipendenti assegnati all’area di competenza.
ART. 7 – Individuazione degli insegnanti e dei genitori componenti della Commissione.
I componenti della Commissione restano in carica fino alla nomina dei nuovi membri.
Ai fini della Costituzione della Commissione, il dirigente scolastico provvede a trasmettere i nominativi dei genitori e degli insegnanti. I rappresentanti dei genitori sono preferibilmente individuati tra i genitori eletti rappresentanti di classe.
Non possono essere nominati membri della commissione gli utenti non in regola con il pagamento della compartecipazione al servizio. Non possono in ogni caso far parte della stessa i genitori dei bambini che non usufruiscono del servizio.
ART. 8 – Convocazione della Commissione.
1) La commissione mensa è convocata:
- per iniziativa del presidente o suo delegato;
- su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
2) l’avviso di convocazione deve indicare:
- luogo, data ed ora della riunione di prima e seconda convocazione;
- l’elenco degli argomenti da apporre all’ordine del giorno;
L’avviso di convocazione deve essere recapitato ai componenti della commissione via fax, posta ordinaria o qualunque altro mezzo, almeno due giorni prima della data fissata. Qualora evidenti motivi di urgenza lo richiesto, la commissione potrà essere convocata anche tramite telefono.
ART. 9 – Funzionamento della Commissione.
Le riunioni della Commissione si considerano valide, in prima convocazione, quando è presente la maggioranza dei componenti (cioè 6). In seconda convocazione le riunioni sono valide con la presenza di almeno 3 componenti.
Le sedute di seconda convocazione hanno luogo nello stesso giorno di quelle di prima convocazione a distanza temporale di almeno 30 minuti dell’ora prevista alla riunione di prima convocazione non valida a causa della mancanza del numero legale.
ART. 10 – Verifica del regolare funzionamento del servizio di mensa scolastica.
Al fine di verificare il regolare e buon funzionamento del servizio di mensa scolastica, la Commissione compie visite nei locali adibiti alla somministrazione (refettori) e nei locali adibiti a centro di cottura (cucina), volte a verificare la gradevolezza dei pasti, le caratteristiche, la qualità e quantità dei prodotti utilizzati per la preparazione dei pasti, sistemi di cottura e di confezionamento dei medesimi nonché il comportamento igienico-sanitario di tutto il personale impiegato nelle diverse fasi del servizio.
Nei locali adibiti a centro di cottura, la Commissione può verificare lo stato igienico e di manutenzione dei locali, dell’impianto e delle attrezzature. Tali visite possono essere effettuate durante l’anno scolastico ma comunque in modo tale da non creare alcun intralcio allo svolgimento delle attività e rischio igienico-sanitario per la produzione dei pasti.
ART. 11 – Modalità di comportamento dei membri della Commissione in occasione del sopralluogo.
Per non interferire con la normale attività lavorativa degli operatori:
- la visita alla cucina è consentita, in ogni giornata, ad un numero di rappresentanti non superiore a tre, previo accordo con il referente dell’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune e con esclusione dei momenti di massima produttività e preparazione (per esempio nelle fasi posteriori alla cottura e durante le fasi di preparazione dei piatti). E’ vietato l’assaggio dei cibi nel centro di cottura (cucina).
- La visita ai refettori è consentita, in ogni giornata, in un numero di rappresentanti non superiore a tre. Durante il sopralluogo la ditta aggiudicataria del servizio dovrà mettere a disposizione l’attrezzatura necessaria per l’assaggio dei cibi. Il sopralluogo si limita all’assaggio e non può consistere in un pasto completo.
- I membri della commissione dovranno limitarsi ad osservare, assaggiare e redigere il verbale previsto dalla presente disciplina, senza nessuna possibilità di intervenire, a qualsiasi titolo, direttamente sul personale alle dipendenze dell’impresa aggiudicataria del servizio, ed essendo un organo propositivo e non esecutivo, non può, in alcun modo, richiamare il personale di cucina o modificare in modo autonomo il menù scolastico in vigore..
- I rappresentanti della commissione mensa non possono procedere a prelievo di sostanze alimentari (materie prime, prodotti finiti).
ART. 12 – Ispezioni presso la cucina.
In occasione dei sopralluoghi presso la cucina, l’attività della Commissione mensa deve essere limitata alla semplice osservazione delle procedure, con esclusione di qualsiasi forma di contatto diretto e indiretto con sostanze alimentari e tutto ciò che entra in contatto con gli alimenti stessi. I rappresentanti della Commissione mensa non devono toccare alimenti cotti e pronti per il consumo, né crudi, utensili, attrezzature, stoviglie.
I membri della Commissione mensa non devono utilizzare i servizi igienici riservati al personale e si devono astenere dalla visita in cassa di tosse, raffreddori e malattie dell’apparato gastrointestinale.
ART. 13 – Redazione del verbale a seguito di sopralluogo.
Per ciascuna visita effettuata, i membri della Commissione partecipanti al sopralluogo devono redigere un’apposita scheda di valutazione.
Tutte le schede relative alle visite effettuate, sono consegnate a cura del responsabile dell’Ufficio scuola ai membri della Commissione nella prima riunione utile.
ART. 14 – Adempimenti successivi al sopralluogo.
Il responsabile dell’area scolastico-educativa, a seguito della visita effettuata dalla Commissione, ha la facoltà di provvedere alla comunicazione delle risultanze del sopralluogo alla ditta fornitrice del servizio. In caso di avvenuta rilevazione di una o più inadempienze, il responsabile provvede alla loro contestazione alla ditta e, previa valutazione delle controdeduzioni eventualmente prodotte, assume le determinazioni conseguenti a norme del capitolato, informandone tutti i componenti della Commissione.
ART. 15 – Accesso alla documentazione.
La commissione ha accesso, nelle modalità previste dalla normativa in vigore, a tutta la documentazione relativa alla prestazione del servizio di refezione scolastica.
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